ULTIMO DPCM Leggere con attenzione
La normativa italiana valida fino al 31 Luglio 2021 individua 5 elenchi a cui si applicano misure differenti :
C –Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche sull’isola di Cipro), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele.
In base alla normativa italiana, gli spostamenti da/per i Paesi dell’elenco C sono consentiti senza necessità di motivazione (fatte salve eventuali limitazioni previste in Italia su base regionale). È sempre possibile che questi Paesi prevedano restrizioni all’ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse
Per l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C nei 14 giorni precedenti, oltre a compilare un’autocertificazione (che verrà a breve sostituita da un formulario digitale di localizzazione), è obbligatorio presentare la certificazione verde Covid-19 rilasciata o riconosciuta ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 , da cui risulti di essersi sottoposti, nelle quarantotto (48) ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone e risultato negativo.
D- Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Stati Uniti, Tailandia.
Per i Paesi del gruppo D inoltre bisogna sottoporsi anche a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, il periodo di sorveglianza è di dieci (10) giorni.
Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
E – Resto del mondo: tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.
Per i Paesi del gruppo E gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo.